Archivio mensile:Novembre 2018

Il Ministro Matteo Salvini incontra i Risparmiatori

Roma 27 Novembre 2018

Incontro al MEF
con il Sottosegretario Alessio Villarosa
e con la gradita sorpresa di partecipazione del Ministro Matteo Salvini.
Che ha dichiarato “se avrete bisogno che allarghiamo i gomiti per i Risparmiatori lo faremo

È stato confermato l’orientamento favorevole al recepimento delle proposte della Cabina di regia inviate l’11/11/2018 e 17/11/2018, in particolare :
1) Il ristoro del 30%  È UN ACCONTO
2) la valutazione del danno sarà semplificato legato alla violazione della legge che accerta la truffa colossale di massa
3) riconfermata la non rinuncia del danno non ristorato.

4) Verifica della possibilità    Sospensione e congelamento immediato di tutti i contenziosi, decreti ingiuntivi, richieste di rientro, interessi passivi in atto generati dalla truffa delle ex banche popolari attualmente gestiti dalla SGA società dello Stato, dalle L.C.A. delle 2 ex banche venete, per e opportune verifiche dei crediti deteriorati NPL.

La cabina di regia delle associazioni di risparmiatori
Prof.Avv. Rodolfo Bettiol Ass.Ezzelino III da Onara (Adusbef (Cavallari Fulvio), Casa del Consumatore (Bertorelli Elena), Consumatori Attivi (Puschiasis Barbara, Venuti Barbara), Ezzelino III da Onara (Miatello Patrizio), Movimento Difesa del Cittadino (Moschini Matteo), Movimento Diritti Europei (Calvetti Sergio), Movimento Risparmiatori Traditi (Giovanna Mazzoni,  Zaggia Milena), Per Veneto Banca (Cavalcante Matteo ), Risparmiatori Azzerati Carife (Baldi Eleonora ), Unione Nazionale Consumatori – Veneto (Tognoni Antonio per delega Bettiol Rodolfo)

Info Patrizio Miatello tel 3357431389

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FONDO RISPARMIO TRADITO TAVOLO DI REGIA CON IL GOVERNO

Illustre Sottosegretario Alessio Villarosa

Illustre Sottosegretario Massimo Bitonci

A seguito del Vostro cortese invito a predisporre una proposta di sintesi dei vari emendamenti presentati all’art. 38 della legge di bilancio per il 2019, che istituisce il Fondo per il ristoro dei risparmiatori (di seguito: Fondo), convocate tutti referenti delle associazioni da voi indicate,  in data odierna si è riunita in Padova la cabina di regia delle associazioni di risparmiatori (Adusbef (Cavallari Fulvio), Casa del Consumatore (Bertorelli Elena), Consumatori Attivi (Puschiasis Barbara, Venuti Barbara), Ezzelino III da Onara (Miatello Patrizio), Movimento Difesa del Cittadino (Moschini Matteo), Movimento Diritti Europei (per delega Moschini Matteo), Movimento Risparmiatori Traditi (De Santis Guerino per delega Zaggia Milena), Per Veneto Banca (Cavalcante Matteo per delega Miatello Patrizio), Risparmiatori Azzerati Carife (Baldi Eleonora per delega Zaggia Milena), Unione Nazionale Consumatori – Veneto (Tognoni Antonio per delega Bettiol Rodolfo), già convocate e riunitesi l’11 novembre 2018 ad Onara di Tombolo PD.

Tali associazioni hanno nuovamente esaminato la normativa e, formulato una loro proposta (qui allegata), che tiene in considerazione anche gli emendamenti proposti dalla Lega (riportati in verde nel testo qui allegato. Le parti in giallo sono gli emendamenti proposti dalla cabina di regia).

In occasione di tale incontro, su espressa Vostra richiesta, è stato nominato un referente della cabina di regia individuato nella persona del Prof. Rodolfo Bettiol.

 

Capo III
Misure a tutela dei risparmiatori
Art. 38
Fondo per il ristoro dei risparmiatori

 

  1. Per il ristoro dei risparmiatori come definiti al comma 2 che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, del giudice, anche penale, o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (A.C.F.), in ragione della violazione, posta in essere antecedentemente l’instaurazione del rapporto tra intermediario finanziario e risparmiatore e/o vigente tale rapporto, della legge penale e/o degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento e/o ad altre operazioni di investimento relative ad azioni, quote di partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 e 12bis, altri strumenti finanziari successivamente convertiti o rimborsati in azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data del 1 gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro (di seguito il “Fondo”) con una dotazione finanziaria per il 2019 di 1.575 mln/€, per il 2020 di 275 mln/€, per il 2021 di 250 mln/€ (vedasi nota allegata). L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge n. 33 del 2009, limitatamente alle prime tre righe del primo periodo fino alle parole legge 23 dicembre 2005 , n. 266, sono versate per l’importo di 1.575 mln/€ all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’Erario al fine di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie che hanno subito un danno ingiusto così come dispone l’art. 1, c. 343, L. 23/12/2005 n. 266 (vedasi nota allegata). Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. Per le finalità di cui al comma 6, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al fondo di cui al presente comma affluiscono, altresì, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all’ articolo 1, comma 343 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

  1. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni che hanno acquistato gli strumenti di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Per risparmiatori si intendono gli investitori in possesso degli strumenti di cui al comma 1, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. Il Fondo opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
  3. a) le azioni relativamente alle gli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate stati in origine acquistati dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte per il tramite della banca emittente o di società da questa controllate al momento dell’operazione contestata;
  4. b) le azioni relativamente alle gli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute detenuti dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
  5. c) la domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria – anche penale, in tal caso nelle forme della costituzione di parte civile nel processo penale – o l’A.C.F. è presentata entro il 30 giugno 2019;
  6. d) la misura del ristoro erogato è pari al 30%, a titolo di acconto, dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
  7. e) il ristoro dovrà tenere conto di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e delle cedole percepiti accertati nelle sentenze o nelle pronunce di cui al comma 1. A tal fine, i risparmiatori hanno l’obbligo di produrre apposita documentazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art 47 D.P.R. 445/2000, che attesti l’effettivo percepimento di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dalla corresponsione di dividendi e cedole;
  8. f) L’accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6. Resta impregiudicato il diritto per i risparmiatori di cui al presente articolo di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto, o che sarà corrisposto, ai sensi del presente articolo. Gli importi dovuti a titolo di ristoro, non versati a causa dell’esaurimento della dotazione del Fondo, in caso di rifinanziamento del medesimo Fondo sono corrisposti d’ufficio dal Ministero dell’economia e delle finanze agli aventi diritto, secondo l’ordine cronologico acquisito.
  9. Il Fondo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell’articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda al Fondo corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 in merito alla costituzione di Collegi specializzati.
  10. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno prevista al medesimo comma al solo fine di accedere al ristoro del Fondo, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell’I.S.E.E. inferiore a 35 mila euro nell’anno 2018, i risparmiatori di cui al presente comma sono postergati nell’erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1, possono presentare domanda al Fondo, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati in esecuzione della transazione, previa restituzione dell’importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3. L’ammissione al passivo nelle liquidazioni coatte amministrative delle banche di cui al comma 1 è titolo per l’accesso al Fondo.
  11. Il Ministero della Giustizia e la CONSOB comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, le sentenze e pronunce con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno nonché quelle di rigetto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l’erogazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli importi riconosciuti e a consentire una verifica delle risorse occorrenti per l’erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all’esito del processo avviato ai sensi del presente articolo nonché dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni. Entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ristoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa il Parlamento in ordine all’ammontare delle nuove disponibilità finanziarie da reperire per gli anni successivi e, in riferimento a tale ammontare, predispone e coordina, anche attraverso il Fondo, l’emissione di un prestito obbligazionario a valenza decennale, negoziabile, il cui ammortamento avverrà con i proventi dai rapporti dormienti accertati a partire dall’anno 2020 per il periodo 2022-2024.
  12. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, fino al completo esaurimento dell’esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l’attività dell’A.C.F. con l’istituzione di massimo dieci Collegi prevedendo uno o più Collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’I.S.E.E. non superiore ad euro 35.000 nell’anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione del ricorso all’ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 4 nonché ai fini della trattazione dei medesimi, si applica la procedura prevista dal citato Regolamento, in quanto compatibile prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l’adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso, anche senza contraddittorio. Tali modalità semplificate che prevedono, in particolare, che la presentazione della domanda può avvenire anche attraverso una modulistica predefinita che individua le fattispecie da contrassegnare, ove effettivamente ricorrenti, che ammettono alla pronuncia dell’ACF sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni dei risparmiatori, il 28 febbraio 2019, e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell’A.C.F., ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come integrato ai sensi del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, l’ambito di operatività dell’A.C.F. è estesa anche alle domande di valore superiore a euro cinquecentomila. L’A.C.F. è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono agli strumenti di cui al presente articolo acquisiti prima dall’introduzione dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. In relazione a tali strumenti, l’A.C.F. è competente a decidere anche su domande relative a false informazioni contenute nei prospetti pubblicati dalle banche di cui al comma 1 anche successivamente all’acquisto o alla sottoscrizione di detti strumenti. E’, in ogni caso, esclusa la prescrizione del diritto al ristoro e/o al risarcimento dei danni, sia di quelli connessi all’acquisto degli strumenti che di quelli connessi alla possibilità di vendita e realizzo degli stessi strumenti, per effetto delle false informazioni diffuse dalle banche di cui al comma 1. Le disponibilità finanziarie destinate ad assicurare il funzionamento dell’A.C.F. di cui al presente comma e al comma 8 affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della Consob; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio dell’Istituto e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla Consob secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1. La selezione pubblica di cui al comma 8 e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell’ordinamento della Consob in materia.
  13. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all’adozione delle pronunce da parte dell’A.C.F., la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in via del tutto eccezionale, in deroga all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

All’onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle occorrenti per l’erogazione da parte del Fondo degli importi liquidati. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 e consentire il rispetto del criterio cronologico di presentazione delle domande previsto dal comma 4 del presente articolo, i risparmiatori a corredo della domanda dovranno trasmettere idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese con le modalità definite dalla Consob ai sensi del comma 7 del presente articolo. Nelle ipotesi in cui il risparmiatore dichiari di non essere in possesso della documentazione inerente i diritti fatti valere o l’ACF ritenga la domanda presentata incompleta, tale documentazione potrà essere acquisita dai soggetti in possesso della stessa anche con le modalità previste con apposito protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le modalità per l’acquisizione della documentazione occorrente per l’adozione della decisione dell’ACF e che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione, o delle banche dalle medesime controllate all’epoca delle operazioni, o delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nell’ipotesi in cui il Fondo interbancario di tutela dei depositi non riesca a reperire la documentazione richiesta o non riesca a trasmetterla nei tempi previsti per una rapida trattazione delle domande, la decisione dell’ACF, purché vi sia almeno una prova documentale del possesso degli strumenti di cui al comma 1, così come previsto al comma 3, lett. b), del presente articolo, potrà essere adottata sulla base di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di presentazione delle domande medesime.

L’A.C.F. provvederà ad acquisire d’ufficio atti e documenti dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli organi di vertice delle banche di cui al comma 1, delle relazioni di Banca d’Italia, della Banca Centrale Europea e della Consob relative alle vicende che hanno interessato le banche di cui al comma 1. Tali atti e documenti andranno considerati parte integrante ed essenziale di ognuna delle domande presentate dai risparmiatori all’A.C.F.. L’A.C.F. si atterrà in ogni caso alla regola di giudizio di cui al comma 6 dell’art. 23 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58.

  1. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All’articolo 1, comma 1107 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  2. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e da Veneto Banca S.p.A, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modifiche, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai Regolamenti approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, n. 82 e con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro della giustizia, del 9 maggio 2017, n. 83 nonché dai relativi provvedimenti applicativi ed il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nelle forme della offerta al pubblico, previsto dall’articolo 3, comma 3, dello stesso decreto interministeriale n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-bis. Al fine di evitare disparità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori rientranti nella definizione di cui al comma 2 e in precedenza esclusi, in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati nell’ambito delle compravendite di cui al comma 1 e 3 lettere a) e b) e in precedenza esclusi, sono ammessi alle procedure previste dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dal decreto legge 25 giugno 2017 n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 121. Sono del pari ammessi alle procedure previste dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dal decreto legge 25 giugno 2017 n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 121, i risparmiatori rientranti nella definizione di cui al comma 2 e in precedenza esclusi, in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati nel mercato secondario presso le banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

 

 

Ex Popolari Venete, erogati i primi ristori del 30% con interessi e ricapitalizzazione

Con i 25 milioni del fondo di ristoro precedente, partiti i primi pagamenti del 30% come anticipo con interessi legali e maggiorazione della rivalutazione monetaria con l’alimentazione perenne dai conti dormienti prescritti ( € 2,5 miliardi) e che in futuro si prescriveranno con una media annua dai 250 ai 350 milioni di € anno.

Come riportato nell’articolo del Corriere del Veneto, a conferma che il nostro progetto fondo vittime da reato finanziario con l’utilizzo dei conti dormienti lanciato il 02/07/2017 era ed è l’unica via per le vittime del risparmio rubato.

Patrizio Miatello presidente ass.ne Ezzelino III da Onara

Consob liquida 675 mila euro, con il rimborso del 30%. E un emendamento alla Finanziaria amplia i ristori

di Federico Nicoletti

VENEZIA Ex popolari, pagati i primi risarcimenti. La notizia la dà il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, tra le pieghe del nuovo emendamento che allarga ulteriormente il fondo di risarcimento alle società e ai titolari delle «baciate». Ebbene, la Consob ha pagato i primi 40 soci delle ex popolari con un monte-risarcimenti pari a 657 mila euro. I primi – se si eccettua l’operazione della transazione del 15% sul prezzo delle azioni offerta lo scorso anno da Popolare di Vicenza e Veneto Banca – attesi da anni dalla platea dei soci trovatisi prima nell’impossibilità di vendere le azioni, poi azzerati con gli aumenti di capitale del 2016 e infine con le banche liquidate un anno fa. I rimborsi riguardano i primi 40 soci che erano ricorsi all’Arbitro per le controversie finanziarie Consob, sulla base dello schema approvato con il Decreto dignità, di un risarcimento al 30% con tetto di centomila euro, avendo già a disposizione un lodo loro favorevole già emesso dall’Acf, tra quelli giunti prima dello stop ai ricorsi imposto dalla liquidazione di giugno di un anno fa. L’operazione del primo lotto di rimborsi riguarda 300 soci, quasi tutti di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno girato all’Acf il lodo favorevole già ottenuto. Ora entro fine novembre l’Arbitro concluderà l’esame di tutti i ricorsi già pendenti all’Acf e presentati prima della liquidazione delle banche. In tutto la partita riguarda 550 soci delle ex venete per un valore dei rimborsi stimato in 5 milioni di euro, che verranno pagati con i 25 milioni già messi a disposizione per il fondo di ristoro aperto nella Finanziaria di un anno fa dal governo Gentiloni. «È la dimostrazione che la nostra soluzione dell’arbitrato Consob funziona», dichiara Bitonci.

Continua leggere l’articolo Corrire della Sera di Federico Nicoletti …………

Il fondo di ristoro

E poi c’è l’altra partita, quella del fondo di ristoro da 1,5 miliardi, previsto dall’articolo 38 della legge di bilancio. Il testo della bozza continua la sua marcia di aggiustamento. Ieri con un emendamento presentato dalla Lega in commissione Bilancio della Camera, che sta affrontando la manovra, e che recepisce molte delle richieste di modifica presentate dai comitati dei soci. La platea dei 300 mila da risarcire perché hanno subìto un danno ingiusto continua ad ampliarsi. L’emendamento che in sostanza riscrive l’articolo 38 della Finanziaria ha cassato le specificazioni che facevano rientrare tra i soci risarcibili solo le persone fisiche o gli imprenditori individuali. In questo modo rientrano tra i soggetti risarcibili anche le società, «spesso vittime delle cosiddette ‘baciate’», sostiene Bitonci. Pur se non è chiaro se questo riferimento apra una strada attraverso l’Acf per risolvere la spinosissima questione dei finanziamenti concessi per acquistare azioni, sopravvissuti all’azzeramento delle azioni stesse, questione tra l’altro che incrocerebbe la gestione delle liquidazioni e dei crediti deteriorati di Sga. Escluse invece le società speculative, le controparti qualificate e i clienti professionali definiti dal Testo unico della finanza.

Gli «scavalcati»

La platea si allarga anche ricomprendendo gli «scavalcati» nella vendita delle azioni, e i titolari di quote di partecipazione e di strumenti finanziari poi convertiti o rimborsati in azioni. Ma la platea si allarga ulteriormente, perché con un’espressa deroga alla prescrizione legale e la possibilità di applicare le norme legali vigenti al tempo, fa risalire ulteriormente indietro nel tempo gli acquisti di azioni su cui si è subìto il danno ingiusto. Confermata poi la cancellazione del paragrafo che prevedeva che l’accettazione del rimborso valesse come rinuncia tombale a far causa. È stato sostituito con un testo che mantiene «impregiudicato il diritto per i risparmiatori di agire in giudizio per il danno eccedente», anche contro le autorità di controllo come Bankitalia o Consob. «Viene aumentata poi fino a 2,5 miliardi la dotazione finanziaria del fondo, esteso fino al 2026, «con la disponibilità di andare a pescare dai conti dormienti, che vengono quindi prenotate già da ora al fine di incrementare la percentuale di ristoro -, sostiene ancora Bitonci -. E ribadiamo che il ristoro del 30%, che non ha eguali in Europa, deve essere considerato un acconto». E poi ulteriori semplificazioni sono state previste sul fronte delle domande e dei documenti da presentare all’Acf. Con la previsione di pronunce anche attraverso «l’accertamento esclusivamente documentale e senza contraddittorio» e con la possibilità «qualora non dovesse essere reperita la documentazione occorrente per accedere ai ristori, che in alcuni casi si possa ricorrere ad un’autocertificazione».17 novembre 2018 (modifica il 17 novembre 2018 | 11:11)© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffati dalle banche, emendamento alla manovra: “Potranno sempre fare causa”

Con la modifica alla legge di Bilancio presentata in commissione, i risparmiatori potranno sempre agire in giudizio per il risarcimento di quella parte del danno che non viene rimborsata dal Fondo ad hoc. Il sottosegretario Bitonci: “Il ristoro del 30% deve essere considerato un acconto, acceleriamo i tempi di erogazione e incrementiamo lo stanziamento finanziario per aumentare la percentuale del ristoro attraverso ulteriori disponibilità fino a 2,5 miliardi provenienti da fondi dormienti”. Così il sottosegretario all’Economia illustra la modifica alla manovra che aumenta le disponibilità del fondo dal 2022 al 2026, ‘pescando’ sempre dai conti dormienti. “

di F. Q. | 16 Novembre 2018

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO IL FATTO QUOTIDIANO

ROSSO ISTRIA – RED LAND AL CINEMA DAL 15 NOVEMBRE LE SALE E ORARI

RED LAND -ROSSO ISTRIA

Norma ora potrà sorridere anche da lassù grazie a tutti quelli che hanno dato tutto per la verità.
Con il regista Maxmiliano Hernando Bruno , Venice FilmVenzo Art, l’associazione Ezzelino III da Onara è onorata di essere fra i produttori di questo Kolossal su Norma Cossetto una storia mai raccontata prima al Cinema dal 15 novembre 2018

  

  

  

 

Venzo Art Gioielli di Vita da Vivere

linea ROSSO ISTRIA sostiene il film in produzione 

SERVIZIO CONFEZIONATO DALLE IENE SU UN PROBLEMA CHE GIA’ ERA STATO RISOLTO IN PREMESSA DAI SOTTOSEGRETARI AL MEF BITONCI E VILLAROSA

SERVIZIO DELLE IENE SULL’INCONTRO AL MEF DELL’8 NOVEMBRE 2018 FRA LE ASSOCIAZIONI DEI RISPARMIATORI E I SOTTOSEGRETARI ON MASSIMO BITONCI E ON ALESSIO VILLAROSA , QUANDO PRIMA DI INIZIARE I SOTTOSEGRETARI AVEVANO GIA’ IN PREMESSA DAVANTI A TUTTI, CHE C’ERA IL PROBLEMA DELLA RINUNCIA ALLE CAUSE E CHE LO AVEVANO GIA’ POSTO RISOLTO CON GLI EMENDAMENTI ALLA CAMERA.

MA NONOSTANTE QUESTO QUALCUNO ALLA FINE DELL’INCONTRO QUALCUNO FORSE NON CAPENDO HA FATTO LO SHOW POI DATO ALLE IENE CHE HANNO CONFEZIONATO UN SERVIZIO CONTRO IL GOVERNO.

VEDI SERVIZIO DELLE IENE

https://www.iene.mediaset.it/video/monteleone-risparmiatori-truffati-banche-beffati-governo_226789.shtml

Incontro con Governo Fondo di Ristoro

Incontro con il Governo al MEF con i sottosegretari on Massimo Bitonci e on Alessio Mattia Villarosa, con la presenza del Ministrio Riccardo Fracarro, del Presidente Commissione bilancio Senato Sen Daniele Pesco, Sen Elio Lannutti, On Alvise Maniero, On Raphael Raduzzi M5S,
ai quali sono state proposte le modifiche al testo di legge da presentare come emendamenti al Parlamento.
I sottosegretari hanno confermato la completa apertura nei seguenti punti :
1) aumento del 30% con tetto di € 100’000,00 da considerare come acconto, è stato confermato che è da considerare un acconto, e già confermato che la percentuale sarà alzata al possibile 45% con ulteriore apporto dai conti dormienti per 1 miliardo portando a € 2,5 miliardi la dotazione del fondo.
2) aggiunta della violazione dei reati penali, per semplificare accesso all’arbitro Consob
3) aggiunta nell’informativa successiva all’acquisto delle quote/azioni, per garantire l’accesso ai vecchi soci
4) chiarimento della procedura per l’accesso al fondo in ordine cronologico di richiesta, onde evitare che l’attesa della sentenza ritardi o complichi il ristoro al risparmiatore
5) proposta di modifica per evitare che l’accesso al fondo sia vincolato alla rinuncia ad altre azioni contro Consob, Banca d’Italia, revisori e amministratori.
6) creazione del tavolo di trattative con 10 nominativi dei rappresentanti delle associazioni.

Allegato nostra proposta già inviata e consegnata personalmente a tutti i gruppi parlamentari ieri 7 Novembre 2018.
Il testo presentato non pare ricomprendere l’insieme del fenomeno che ha danneggiato i risparmiatori.

Esso si ispira ad una logica individualista affidando il ristoro ad un contenzioso di stampo civilistico che lascia al risparmiatore ogni onere della prova dell’ingiusto danno in conseguenza della conclusione di un acquisto delle azioni viziato da difetti di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

In realtà il fenomeno da regolare è più esteso e complesso.

Gli acquisti delle azioni sono avvenuti spesso sulle base delle dichiarazioni rese pubbliche dalle banche emittenti in sede di offerta al pubblico, approvazione dei bilanci, comunicati stampa.

Si è trattato in altri termini di una truffa di massa rilevante in modo particolare in sede penale si sensi dei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, aggiotaggio, falso in prospetto.

Si ricorda come è già stato disposto in rinvio a giudizio per i vertici della Banca Popolare di Vicenza (udienza 1 dicembre 2018) ed è pendente procedimento penale innanzi della Procura della Repubblica di Treviso in relazione a Veneto Banca e alle altre banche messe il liquidazione coatta amministrativa dal 15 novembre 2015 al 1/1/2018 ( fra cui Crediveneto, Banca Alta Padovana, Banca cooperativa Province Calabre , Banca cooperativa di Paceco)

Va rilevato come già in casi precedenti (fondo vittime dell’usura e della criminalità organizzata) non si sia richiesto il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli imputati ai fini del ristoro.

Un espresso riferimento alla violazione della legge penale avrebbe il vantaggio di alleggerire gli oneri probatori a carico dei risparmiatori.

Si deve altresì rilevare, come tra gli stessi ci sono coloro che non hanno concluso in tempi recenti acquisti di azioni, ma hanno continuato a detenerle in seguito alla falsa informativa sull’effettiva patrimonializzazione della banca, sull’effettivo valore delle azioni, sulla liquidabilità delle stesse.

Anche a costoro va espressamente riconosciuto il diritto al ristoro.

Come già proposto in relazione del testo della legge 205/2017 alla violazione degli obblighi d’informazione, diligenza, correttezza e trasparenza va aggiunta l’espressione in violazione della legge penale, e al testo sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse va aggiunta l’espressione informativa successiva all’acquisto delle azioni.

Solo così si garantisce alla gran massa dei risparmiatori truffati il ristoro.

E da notare poi che se gli arbitri dell’ACF acquisissero d’ufficio gli atti dei procedimenti penali, della commissione  Parlamentare, della Banca d’Italia, della BCE e della stessa Consob le procedure arbitrali verrebbero a semplificarsi ed il risparmiatore potrebbe adire all’arbitrato ACF anche senza l’assistenza di un legale, assistenza che nella formulazione attuale del progetto di legge diviene necessaria.

Il ristoro viene poi fissato nella misura del 30 % dell’importo omnicomprensivo riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria ordinaria o dalla ACF e vengono detratti i dividendi.

In realtà il ristoro dovrebbe essere pari al danno riconosciuto dalla sentenza o dal lodo arbitrale.

Se tanto non appare possibile, eppure lo sarebbe con il progressivo attingimento dai fondi dormienti, appare manifestamente ingiusta la previsione della non cumulabilità con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, e del tutto iniqua la previsione che l’accettazione del pagamento a carico del fondo di ristoro equivalga a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle azioni acquistate.

Si chiede pertanto che vengano espunte le relative previsioni.

Il testo del progetto di legge prevede che la Consob adotti modalità semplificate della procedura e che proceda possibilmente all’accertamento meramente documentale delle domande.

Tanto sarà possibile ove si accolgano gli emendamenti proposti relativi alla violazione della legge penale e alla detenzione protratta delle azioni in seguito a false informazioni.

In tal modo si da anche un senso concreto alla previsione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste si riferiscano ad azioni acquisite prima dell’introduzione dell’art 25 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n 58.

Le presenti  proposte vengono fatte al fine del conseguimento di un effettivo ristoro a favore dei risparmiatori truffati.

Augurandoci che quanto sopra venga considerato e messo in pratica restando a disposizione porgiamo cordiali saluti 

Prof. Rodolfo Bettiol
Patrizio Miatello
Barbara Puschiasis
Milena Zaggia
Andreina Schiavon
Massimo Campanella
Monica Bordin
Donatella Venzo
Michele Vanin
Giovanna Mazzoni

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Incontro con Governo Fondo di Ristoro

Incontro con il Governo al MEF con i sottosegretari on Massimo Bitonci e on Alessio Mattia Villarosa, con la presenza del Ministrio Riccardo Fracarro, del Presidente Commissione bilancio Senato Sen Daniele Pesco, Sen Elio Lannutti, On Alvise Maniero, On Raphael Raduzzi M5S,
ai quali sono state proposte le modifiche al testo di legge da presentare come emendamenti al Parlamento.
I sottosegretari hanno confermato la completa apertura nei seguenti punti :
1) aumento del 30% con tetto di € 100’000,00 da considerare come acconto, è stato confermato che è da considerare un acconto, e già confermato che la percentuale sarà alzata al possibile 45% con ulteriore apporto dai conti dormienti per 1 miliardo portando a € 2,5 miliardi la dotazione del fondo.
2) aggiunta della violazione dei reati penali, per semplificare accesso all’arbitro Consob
3) aggiunta nell’informativa successiva all’acquisto delle quote/azioni, per garantire l’accesso ai vecchi soci
4) chiarimento della procedura per l’accesso al fondo in ordine cronologico di richiesta, onde evitare che l’attesa della sentenza ritardi o complichi il ristoro al risparmiatore
5) proposta di modifica per evitare che l’accesso al fondo sia vincolato alla rinuncia ad altre azioni contro Consob, Banca d’Italia, revisori e amministratori.
6) creazione del tavolo di trattative con 10 nominativi dei rappresentanti delle associazioni.

Allegato nostra proposta già inviata e consegnata personalmente a tutti i gruppi parlamentari ieri 7 Novembre 2018.
Il testo presentato non pare ricomprendere l’insieme del fenomeno che ha danneggiato i risparmiatori.

Esso si ispira ad una logica individualista affidando il ristoro ad un contenzioso di stampo civilistico che lascia al risparmiatore ogni onere della prova dell’ingiusto danno in conseguenza della conclusione di un acquisto delle azioni viziato da difetti di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

In realtà il fenomeno da regolare è più esteso e complesso.

Gli acquisti delle azioni sono avvenuti spesso sulle base delle dichiarazioni rese pubbliche dalle banche emittenti in sede di offerta al pubblico, approvazione dei bilanci, comunicati stampa.

Si è trattato in altri termini di una truffa di massa rilevante in modo particolare in sede penale si sensi dei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, aggiotaggio, falso in prospetto.

Si ricorda come è già stato disposto in rinvio a giudizio per i vertici della Banca Popolare di Vicenza (udienza 1 dicembre 2018) ed è pendente procedimento penale innanzi della Procura della Repubblica di Treviso in relazione a Veneto Banca e alle altre banche messe il liquidazione coatta amministrativa dal 15 novembre 2015 al 1/1/2018 ( fra cui Crediveneto, Banca Alta Padovana, Banca cooperativa Province Calabre , Banca cooperativa di Paceco)

Va rilevato come già in casi precedenti (fondo vittime dell’usura e della criminalità organizzata) non si sia richiesto il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli imputati ai fini del ristoro.

Un espresso riferimento alla violazione della legge penale avrebbe il vantaggio di alleggerire gli oneri probatori a carico dei risparmiatori.

Si deve altresì rilevare, come tra gli stessi ci sono coloro che non hanno concluso in tempi recenti acquisti di azioni, ma hanno continuato a detenerle in seguito alla falsa informativa sull’effettiva patrimonializzazione della banca, sull’effettivo valore delle azioni, sulla liquidabilità delle stesse.

Anche a costoro va espressamente riconosciuto il diritto al ristoro.

Come già proposto in relazione del testo della legge 205/2017 alla violazione degli obblighi d’informazione, diligenza, correttezza e trasparenza va aggiunta l’espressione in violazione della legge penale, e al testo sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse va aggiunta l’espressione informativa successiva all’acquisto delle azioni.

Solo così si garantisce alla gran massa dei risparmiatori truffati il ristoro.

E da notare poi che se gli arbitri dell’ACF acquisissero d’ufficio gli atti dei procedimenti penali, della commissione  Parlamentare, della Banca d’Italia, della BCE e della stessa Consob le procedure arbitrali verrebbero a semplificarsi ed il risparmiatore potrebbe adire all’arbitrato ACF anche senza l’assistenza di un legale, assistenza che nella formulazione attuale del progetto di legge diviene necessaria.

Il ristoro viene poi fissato nella misura del 30 % dell’importo omnicomprensivo riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria ordinaria o dalla ACF e vengono detratti i dividendi.

In realtà il ristoro dovrebbe essere pari al danno riconosciuto dalla sentenza o dal lodo arbitrale.

Se tanto non appare possibile, eppure lo sarebbe con il progressivo attingimento dai fondi dormienti, appare manifestamente ingiusta la previsione della non cumulabilità con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, e del tutto iniqua la previsione che l’accettazione del pagamento a carico del fondo di ristoro equivalga a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle azioni acquistate.

Si chiede pertanto che vengano espunte le relative previsioni.

Il testo del progetto di legge prevede che la Consob adotti modalità semplificate della procedura e che proceda possibilmente all’accertamento meramente documentale delle domande.

Tanto sarà possibile ove si accolgano gli emendamenti proposti relativi alla violazione della legge penale e alla detenzione protratta delle azioni in seguito a false informazioni.

In tal modo si da anche un senso concreto alla previsione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste si riferiscano ad azioni acquisite prima dell’introduzione dell’art 25 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n 58.

Le presenti  proposte vengono fatte al fine del conseguimento di un effettivo ristoro a favore dei risparmiatori truffati.

Augurandoci che quanto sopra venga considerato e messo in pratica restando a disposizione porgiamo cordiali saluti 

Prof. Rodolfo Bettiol
Patrizio Miatello
Barbara Puschiasis
Milena Zaggia
Andreina Schiavon
Massimo Campanella
Monica Bordin
Donatella Venzo
Michele Vanin
Giovanna Mazzoni

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RED LAND – Rosso Istria un Kolossal sulla storia di Norma Cossetto al cinema dal 15 novembre

È un kolossal la storia di Norma Cossetto nelle sale dal 15 novembre

Presentato a Roma il film di Maximiliano Hernando Bruno “Rosso Istria”

ROMA 6 Novembre 2018

Il trailer era stato presentato alla 73° Mostra del Cinema di Venezia, “Red Land – Rosso Istria” è stato proiettato, sempre al Lido, per i soli rappresentanti delle Istituzioni. Dopo un grande lavoro di 3 anni , l’atteso lungometraggio incentrato sul dramma del confine orientale d’Italia nel secondo dopoguerra, ha avuto la sua anteprima mondiale, il 6 novembre, a Roma e arriverà nelle sale italiane dal 15 Novembre . Sostenuto dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, dall’Associazione Ezzelino III da Onara, dalla Regione Veneto, prodotto da Venice Film, in collaborazione con Rai Cinema e Venzo Art il film firmato da Maximiliano Hernando Bruno, porta per la prima volta sul grande schermo la tragica storia della giovane Norma Cossetto, infoibata nell’ottobre del 1943 e figura simbolo del dramma che ha sconvolto queste nostre aree di confine. L’idea era stata lanciata nel 2015, in occasione del Giorno del ricordo, abbracciata sin dall’inizio dalle associazioni degli esuli istriano-fiumano-dalmati. La spinta più forte un invito alla riflessione, ma anche alla conoscenza della storia.

Di fatto, “Rosso Istria” si presenta come un kolossal, si rivolge al grande pubblico, soprattutto ai più giovani, e si avvale di un cast internazionale tra cui figurano, tra gli altri, Geraldine Chaplin, Franco Nero e Sandra Ceccarelli. Senza rinunciare ad una struttura poetica e circolare, la pellicola ci catapulta nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani martoriati dalla guerra scoppia il caos. Il maresciallo Badoglio, capo del Governo italiano, chiede e ottiene l’armistizio da parte degli anglo-americani e unitamente al re fugge da Roma, lasciando l’Italia allo sbando. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra, ma anche e soprattutto per le popolazioni istriane, fiumane, giuliane e dalmate che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre. È in questo complesso contesto storico, a cui “Rosso Istria” dedica una lunghissima impostazione, che emerge la figura di Norma Cossetto (una convincente Selene Gandini), giovane studentessa istriana, laureanda con una tesi dal titolo “Istria rossa”, rossa come la terra istriana, ricca di bauxite.

Nel complesso, la pellicola è potente. Geraldine Chaplin apre e chiude il cerchio attraverso l’espediente, non nuovo, del doloroso ricordo. «Io credevo che avrei dimenticato – ci racconta in apertura di sipario – invece quello che ho visto da bambina è cresciuto giorno dopo giorno». È il suo personaggio a regalarci le immagini più liriche di “Rosso Istria”, un film che quando arriva il dolore ce lo mostra, senza mezzi termini. «Il male e il bene sono ovunque», urla il Professor Ambrosini (Franco Nero) al suo nemico, «siamo solo degli esseri umani, tutti noi». E sono proprio il bene e il male i protagonisti assoluti di questo tragico racconto, messi in scena, come spesso accade nelle pellicole belliche, in maniera strettamente manichea. L’odio chiama odio, una dittatura ne sostituisce un’altra, un effetto domino di cui è piena l’esistenza e che “Rosso Istria” lascia nel fuori campo, per concentrarsi sull’orrore di questa pagina nera della nostra storia

FONDO DI RISTORO RISPARMIATORI PROPOSTE RELATIVE AL TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO IN RELAZIONE AL FONDO DI RISTORO RISPARMIATORI PROPOSTE DI MODIFICA

Comunicato stampa

Nel testo di legge presentato dal Governo che il Sole 24 Ore e Vicenzapiù hanno pubblicato , abbiamo riscontrato delle ambiguità formali da chiarire, in quanto a nostro avviso potrebbero complicare se non precludere la possibilità di accesso al fondo dei risparmiatori, oltre ai paletti del 30% e al tetto di € 100.000 che dovrebbero essere considerati chiaramente un acconto, abbiamo ritenuto importante individuare i punti critici e proporre quanto già proposto e riproposto dal lontano luglio 2017 (dopo la Caporetto dei Risparmiatori del DL 99 del 25 giugno 2017  che di fatto ne ha cancellato tutti  i diritti creando una enorme disequità), abbiamo sempre portato avanti con tutti Gruppi Parlamentari, con il fine superiore di riuscire a bloccare ed evitare il rischio di una concreta apocalisse economica a seguito di questa truffa di massa del risparmio tradito.

Resta inoltre da chiarire per tutelare i risparmiatori traditi obbligazionisti e chi ha acquistato nel terziario non direttamente dalla banca.

Fiduciosi che le nostre proposte possano trovare un riscontro positivo nel prossimo incontro con il Governo al MEF del prossimo 8 novembre 2018.

Porgo cordiali saluti Patrizio Miatello tel 3357431389

———- Forwarded message ———
From: Ezzelino da Onara <ezzelino.onara@gmail.com>
Date: sab 3 nov 2018 alle ore 16:12
Subject: FONDO DI RISTORO RISPARMIATORI PROPOSTE RELATIVE AL TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO IN RELAZIONE AL FONDO DI RISTORO RISPARMIATORI PROPOSTE DI MODIFICA
To: Segreteria Bitonci <segreteria.bitonci@mef.gov.it>, <segreteria.villarosa@mef.gov.it>

Illustre Sottosegretario On. Massimo Bitonci

Illustre Sottosegretario On. Alessio Villarosa

FONDO DI RISTORO RISPARMIATORI

PROPOSTE RELATIVE AL TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO IN RELAZIONE AL FONDO DI RISTORO RISPARMIATORI PROPOSTE DI MODIFICA

Pur apprezzando i notevoli passi in avanti fatti relativamente alla dotazione del fondo (€ 1,5 miliardi dai conti dormienti) e alla platea dei risparmiatori pensiamo sia necessario un intervento di modifica al testo di recente scrittura.

Il testo presentato non pare ricomprendere l’insieme del fenomeno che ha danneggiato i risparmiatori.

Esso si ispira ad una logica individualista affidando il ristoro ad un contenzioso di stampo civilistico che lascia al risparmiatore ogni onere della prova dell’ingiusto danno in conseguenza della conclusione di un acquisto delle azioni/quote viziato da difetti di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

In realtà il fenomeno da regolare è più esteso e complesso.

Gli acquisti delle azioni/quote sono avvenuti spesso sulle base delle dichiarazioni rese pubbliche dalle banche emittenti in sede di offerta al pubblico, approvazione dei bilanci, comunicati stampa.

Si è trattato in altri termini di una truffa di massa rilevante in modo particolare in sede penale si sensi dei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, aggiotaggio, falso in prospetto.

Si ricorda come è già stato disposto in rinvio a giudizio per i vertici della Banca Popolare di Vicenza (udienza 1 dicembre 2018) ed è pendente procedimento penale innanzi della Procura della Repubblica di Treviso in relazione a Veneto Banca come anche per le altre 8 banche del Veneto, Centro Sud e Isole messe in risoluzione e in liquidazione coatta amministrativa dal 15 novembre 2015 al 27/12/2017.

Va rilevato come già in casi precedenti (fondo vittime dell’usura e della criminalità organizzata) non si sia richiesto il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli imputati ai fini del ristoro.

Un espresso riferimento alla violazione della legge penale avrebbe il vantaggio di alleggerire gli oneri probatori a carico dei risparmiatori.

Si deve altresì rilevare, come tra gli stessi ci sono coloro che non hanno concluso in tempi recenti acquisti di azioni/quote, ma hanno continuato a detenerle in seguito alla falsa informativa sull’effettiva patrimonializzazione della banca, sull’effettivo valore delle azioni/quote, sulla liquidabilità delle stesse.

Anche a costoro va espressamente riconosciuto il diritto al ristoro.

Come già proposto in relazione del testo della legge 205/2017 alla violazione degli obblighi d’informazione, diligenza, correttezza e trasparenza va aggiunta l’espressione in violazione della legge penale, e al testo sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse va aggiunta l’espressione informativa successiva all’acquisto delle azioni.

Solo così si garantisce alla gran massa dei risparmiatori truffati il ristoro.

E da notare poi che se gli arbitri dell’ACF acquisissero d’ufficio gli atti dei procedimenti penali, della commissione  Parlamentare, della Banca d’Italia, della BCE e della stessa Consob le procedure arbitrali verrebbero a semplificarsi ed il risparmiatore potrebbe adire all’arbitrato ACF anche senza l’assistenza di un legale, assistenza che nella formulazione attuale del progetto di legge diviene necessaria.

Il ristoro viene poi fissato nella misura del 30 % dell’importo omnicomprensivo riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria ordinaria o dalla ACF e vengono detratti i dividendi.

In realtà il ristoro dovrebbe essere pari al danno riconosciuto dalla sentenza o dal lodo arbitrale.

Se tanto non appare possibile, eppure lo sarebbe con il progressivo attingimento dai fondi dormienti, appare manifestamente ingiusta la previsione della non cumulabilità con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, e del tutto iniqua la previsione che l’accettazione del pagamento a carico del fondo di ristoro equivalga a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle azioni acquistate.

Si chiede pertanto che vengano espunte le relative previsioni.

Il testo del progetto di legge prevede che la Consob adotti modalità semplificate della procedura e che proceda possibilmente all’accertamento meramente documentale delle domande.

Tanto sarà possibile ove si accolgano gli emendamenti proposti relativi alla violazione della legge penale e alla detenzione protratta delle azioni in seguito a false informazioni.

In tal modo si da anche un senso concreto alla previsione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste si riferiscano ad azioni acquisite prima dell’introduzione dell’art 25 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n 58.

Le presenti  proposte vengono fatte al fine del conseguimento di un effettivo ristoro a favore dei risparmiatori truffati.

Augurandoci che quanto sopra venga considerato e messo in pratica restando a disposizione porgiamo cordiali saluti

Prof. Avv. Rodolfo Bettiol

Rag. Patrizio Miatello tel 3357431389