Comunichiamo che il Governo ha risolto in data 29.03.2020 con una FAQ il chiarimento definitivo riguardante saponi e detergenti che pur avendo un codice ATECO bloccato, tali attività possono procedere in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l’igiene personale. Ringraziamo il Presidente Conte e il Governo per la velocità della risposta.
Abbiamo segnalato in data 29.03.2020 al Governo il seguente problema generale Nazionale riguardante i codici ATECO sospesi per il corona virus:
Le attività economiche consentite, ai fini dell’emergenza sanitaria in corso, sono state individuate dal DPCM 11.03.2020, dal DPCM 22.03.2020 così come modificato dal Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 25.03.2020.
Nei provvedimenti ci si rifà anche ai codici “ATECO”.
Si assiste ora, purtroppo anche favorito da alcune associazioni, alla corsa/compravendita delle pratiche per la modifica dei codici ATECO esercitati, nel tentativo di inserire, in qualche modo, un codice ATECO consentito ai fini dei provvedimenti di cui sopra.
A tal fine, proponiamo di chiarire subito, anche alle varie Prefetture, che la verifica delle attività consentite NON SI BASA SUL MERO REQUISITO FORMALE DEL CODICE INDICATO nella visura camerale o altro documento, BENSI’, tra l’altro come già confermato dall’Agenzia delle Entrare in relazione ad altre questioni (reverse charge), SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALL’ATTIVITA’ CONCRETAMENTE ESERCITATA CHE DEVE ESSERE RICONDUCILE A QUELLE INDICATE NEI CODICI ATECO CONSENTITI.
In sostanza si deve fare riferimento alle attività esercitate e NON AL POSSESSO DEL CODICE ATECO.
Così ad esempio un soggetto che espone in visura camerale (o altro documento) il codice ATECO “14.12.00 confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro” (indipendentemente dal fatto che sia primario, secondario, terziario ecc…), che è un codice autorizzato dal DPCM 22.03.2020 ma, che nella concretezza svolge l’attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno riconducibile al codice ATECO NON AUTORIZZATO 14.13.20, NON POTRA’ CONTINUARE A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA’.
Al contrario il soggetto che svolge in concreto l’attività di commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori riconducibile al codice ATECO 46.61.00 (autorizzato al proseguimento), ma che per mero errore formale ha comunicato alla camera di commercio il codice ATECO 46.62.00 PUO’ CONTINUARE A SVOLGERE L’ATTIVITA’.
Necessita una circolare di chiarimento onde evitare il nascere di problematiche con i Prefetti.
Forza e grazie
Prof. Rodolfo Bettiol
Tributarista Loris Mazzon
Presidente Patrizio Miatello
