Archivio mensile:Aprile 2020

COVID-19 IL GOVERNO BATTE LA BUROCRAZIA SBLOCCANDO LE ATTIVITA’ PRINCIPALI RICONDUCIBILI A QUELLE CONSENTITE AL DI LA’ DEI CODICI ATECO

Illustre Presidente Giuseppe Conte

Illustre Ministro Federico D’Incà

A tutto il Governo a tutta la Politica

Aperta la strada della determinazione, della rapidità e del forte senso di giustizia nel decidere e intervenire evitando pastorie della burocrazia.

In data 29.03.2020, in relazione alla sospensione delle attività predisposta anche dal DPCM 22.03.2020 nella sua versione definitiva, segnalavamo che, secondo la nostra interpretazione della ratio normativa, il riferimento alle attività consentite e descritte nelle tabelle allegate ai vari provvedimenti succedutesi, fosse da intendere come riferimento sostanziale e non meramente formale.

E cioè, per capire se una impresa può continuare a svolgere la propria attività, ovviamente dotandosi, preferibilmente “ad abundantiam”,  di quanti più dispositivi e misure possibili anti-covid, si deve fare riferimento alle attività effettivamente esercitate, cioè quelle richiamate e descritte nelle rispettive tabelle e non, semplicisticamente, alla mera indicazione, in qualsivoglia documento, del codice STATISTICO  ATECO posseduto.

Così dunque, un’impresa che svolge effettivamente e concretamente l’attività di confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro (attività consentita) e, riconducibile al codice ateco 14.12.00, ma che per varie ragioni, anche semplicisticamente a causa di un errore formale, ha riportato in visura camerale il codice ateco 14.13.20 riconducibile all’attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (attività non consentita), può continuare a svolgere la propria attività.

Al contrario, un’impresa che svolge effettivamente e concretamente l’attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (attività non consentita), riconducibile al codice ateco 14.13.20, ma che per qualsiasi ragione, anche di sopravvenuta opportunità, indica in visura camerale il codice ateco 14.12.00 riconducibile all’attività confezioni di camici, divise ed altri indumenti da lavoro (attività consentita), deve sospendere la propria produzione.

Leggendo congiuntamente le Faq presenti nel sito Governo (tra l’altro in costante ed opportuno aggiornamento), sezione attività produttive, professionali e servizi e, la circolare 8/E  del 03.04.2020 Agenzia delle Entrate pag.10, benché tali fonti si riferiscano nello specifico a questioni diverse tra loro, se ne ricava tra esse un comune denominatore consistente nel fatto che si deve guardare alla sostanza e concretezza dell’attività esercitata andando oltre al requisito formale del codice statistico ateco indicato. Tale deduzione, applicata anche ai decreti regolamentanti la sospensione delle attività, permette quindi di superare le incertezze legate alla comprensione di quelle che sono le attività che possono continuare ad essere esercitate.

Si ringrazia,  uniti si vince.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Rodolfo Bettiol

Tributarista Loris Mazzon

Patrizio Miatello Presidente associazione Ezzelino III da Onara mail ezzelino.onara@gmail.com

associazione Ezzelino III da Onara uniti abbiamo già vinto