Sentenza d’appello BPVI analisi del Prof. Avv. Rodolfo Bettiol

LA SENTENZA D’APPELLO

imputati ex Banca Popolare di Vicenza

La sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 10/10/2022
relativa al processo di appello nei confronti di Zonin e di altri
dirigenti della Banca Popolare di Vicenza, riforma in maniera
rilevante quella di primo grado.
Di assoluto rilievo è il pratico dimezzamento delle pene inflitte,
avendo la Corte dichiarato la prescrizione dei reati di aggiotaggio
sino al 2014 incluso e di falso in prospetto.
Va rilevato come la parte residua della condanna riguardi i reati di
ostacolo alle funzioni di vigilanza. A tale proposito si resta in verità
perplessi e sarà necessario attendere la stesura della motivazione.
Per il reato previsto dall’art. 2638 c-c. la Corte ritiene la sola ipotesi
di cui al secondo comma dell’articolo escludendo l’ipotesi
contestata di cui al terzo comma. Quest’ultimo prevede il raddoppio
della pena fissata nel minimo di 4 anni del secondo comma.
Ne consegue che ritenuta l’ipotesi di cui al comma 3^ la
prescrizione matura in 8 anni + 2 per l’intervenuta interruzione.

Ritenuta invece l’ipotesi di cui al secondo comma la prescrizione
matura in 7 anni e mezzo.
Ne consegue stando al tenore del dispositivo che la prescrizione
avrebbe dovuto essere dichiarata anche per i reati di ostacolo alle
funzioni di vigilanza a tutto il 2014, nel mentre solo per la
sospensione della prescrizione per qualche mese non si è dichiarata
altresì la prescrizione del reato di cui all’art. 2638 c.c. e del reato di
cui all’art. 2637 relativo al 2015.
Staremo a vedere la motivazione che forse ha inteso ai fini della
dichiarazione di prescrizione fare riferimento alla pena prevista dal
terzo comma dell’art. 2638 c.c. pur non ritenendolo nei casi
specifici applicabile.
Una parziale assoluzione si è avuta per Marin per i fatti successivi
al 18/12/2014. Al contrario la sentenza condanna Pellegrini, assolto
in primo grado.

Il dispositivo è analogo a quello relativo agli altri imputati;
prescrizione per i reati di aggiotaggio sino a tutto il 2014 e
prescrizione per i reati di falso in prospetto, condanna per i reati di

ostacolo alle funzioni di vigilanza qualificati ai sensi del secondo
comma dell’art. 2638 c.c..
Se la sentenza passasse in giudicato tutti gli imputati potrebbero
godere delle misure alternative alla detenzione evitando il carcere.
E’ possibile peraltro che nel prevedibile giudizio di Corte di
Cassazione venga dichiarata la prescrizione di tutti i reati con
nessuna conseguenza gli stessi.
Viene respinto l’appello dei P.M. nei confronti di Zigliotto che
resta assolto, condannato, peraltro, alle spese processuali del
secondo grado di giudizio avendo a sua volta appellato nei
confronti del dispositivo non soddisfacente.
Di rilievo è la revoca della confisca per equivalente disposta ai
sensi dell’art. 2641 comma 3^ c.c. nei confronti degli imputati per
l’intero importo pari a € 963.000.
Tale somma corrisponde all’importo delle operazioni c.d. baciate.
E’ da ritenere che per la Corte le stesse non costituiscono il profitto
o il prodotto del reato.

La revoca avvantaggia in astratto le parti
civili le quali, peraltro, dovranno per ottenere l’integrale

risarcimento del danno intraprendere il giudizio civile.
E’ evidente che tale procedura sarà proficua solo se poche
intraprenderanno la strada e se i beni degli imputati saranno ancora
in loro possesso in quantità sufficiente.
Ritenuta l’unitarietà delle ipotesi di aggiotaggio viene ridotta la
sanzione pecuniaria nei confronti della Banca Popolare di Vicenza
in liquidazione coatta amministrativa quale responsabile ai sensi del
D.lvo n.231/2001.
Di rilievo è la revoca della provvisionale disposta dal Tribunale di
Vicenza in favore di Banca d’Italia e Consob.
Evidentemente la Corte ha ritenuto che non vi fossero i presupposti.
Sarà interessante conoscere la motivazione.
Il dispositivo si conclude con alcune disposizioni relative alle parti
civili di scarso rilievo ai fini dell’interesse generale.
Conclusivamente si può affermare che la sentenza della Corte
ridimensiona notevolmente quella di primo grado.

Sarà interessante leggere la motivazione in particolare
sull’unitarietà del diritto di aggiotaggio, sulla ritenuta sussistenza

solo del secondo comma dell’art. 2638 c.c. con esclusione del terzo
che riguarda i titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante.
Altro aspetto di rilievo è quello relativo alla prescrizione dei reati.

AVV. PROF. RODOLFO BETTIOL consulente Associazione Ezzelino III da Onara

Prof. Avv. Rodolfo Bettiol con Patrizio Miatello presidente ass Ezzelino davanti tribunale di Vicenza

1 pensiero su “Sentenza d’appello BPVI analisi del Prof. Avv. Rodolfo Bettiol

  1. Ineccepibile l’analisi del prof. Bettiol.
    Resta la profonda amarezza perchè sembra che nessuno paghi dazio se non noi truffati e questo non può essere ritenuto giusto!
    Nessuno sapeva niente? I bilanci non nascondevano dati che avrebbero dovuto essere ben presenti e diversi da quelli esposti e propagandati da entrambe le due banche venete?
    Quanto dolore e amarezza!

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