PROGETTO FORZA MAGGIORE

A seguito della crisi epidemiologica in atto, si verificheranno nonostante misure adottate dal Governo per prorogare le scadenze dei versamenti e agevolare prestiti e finanziamenti alle imprese, riflessi economici destabilizzanti sull’economia.

Per questo l’associazione Ezzelino III da Onara con i suoi professionisti Prof.Avv. Rodolfo Bettiol, Tributarista Loris Mazzon e il presidente Patrizio Miatello hanno proposto al Governo e ai gruppi parlamentari , un intervento normativo atto regolare la causa di forza maggiore.

Per individuare meglio la problematica è opportuno il riferimento al codice penale.

L’art. 45 del codice penale recita che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.

La norma è stata variamente interpretata dalla dottrina che ha ravvisato il caso fortuito o come causa di esclusione del nesso causale o come fatto imprevedibile e quindi causa di esclusione della colpevolezza.

La forza maggiore è stata ritenuta ipotesi diversa da distinguersi dal caso fortuito ed intesa come forza irresistibile che preclude un discorso nella colpevolezza.

In sostanza l’art. 45 CP si poggia sull’idea centrale della non dominabilità della situazione nelle sue forme paradigmatiche di non prevedibilità e di non resistibilità.

Generalmente i criteri della Cassazione sono estremamente restrittivi.

Il responsabile degli adempimenti tributari e fiscali, benché spesso nella quotidianità essi siano concretamente espletati per conto del contribuente dai professionisti/collaboratori/intermediari a cui lo stesso si è rivolto, resta in ogni caso il contribuente che dunque risponde delle conseguenze anche sanzionatorie nel caso di mancato o tardivo assolvimento.

Dunque, nel caso in cui il contribuente si rivolga a soggetti terzi rispetto allo stesso per l’espletamento dei vari adempimenti fiscali e tributari, non può trovare applicazione l’esimente di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Tale previsione è infatti riservata alla sola ipotesi in cui l’adempimento non sia stato assolto per un impedimento riferibile al contribuente stesso.

La condizione di pandemia del 2020/2021 però impone una modifica della normativa del 1997 che riconosca in ogni caso la forza maggiore in ordine agli inadempimenti fiscali da chiunque commessi, non necessariamente rappresentati dai mancati versamenti per i quali trova già applicazione l’istituto del ravvedimento operoso, dovuti alle difficoltà del particolare momento che viene a escludere la dominabilità della situazione.

Lo spirito della richiesta novella, si ribadisce, non vuole essere una richiesta di proroga indiscriminata, ma una ratio che si focalizzi sulla causa dell’eventuale inadempimento non riferibile esclusivamente al contribuente ma estesa anche a chi esso ha individuato per l’espletamento dell’adempimento. 

Con osservanza. Associazione Ezzelino III da Onara

Prof.Avv. Rodolfo Bettiol

Tributarista Loris Mazzon

Presidente Patrizio Miatello